Clausola Call
Con la “clausola call” si attribuisce ad un socio il diritto di acquistare una quota sociale nei confronti di un altro socio il quale si impegna a vendere a valori, condizioni e tempi generalmente prestabiliti.
Generalmente viene stabilito un periodo di efficacia della “call” e qualora il socio beneficiario non provveda ad esercitare il suo diritto, l’altro socio è liberato dalla proposta irrevocabile di vendita.
Anche per questo tipo di opzione è opportuno fissare in modo molto preciso il prezzo di compravendita della partecipazione o, comunque, definire il metodo di calcolo dello stesso.
Ecco quando, a mio parere, è particolarmente indicato l’utilizzo di questa clausola:
1) Volontà di rientro nel pieno controllo del capitale (che si è ceduto per varie motivazioni, spesso per esigenze finanziarie)
2) Risoluzione alle situazioni di stallo dovute al conflitto tra soci. Vale quanto dicevamo anche nel post precedente: meglio stabilire prima le regole di uscita, quando i rapporti sono ancora civili…